Art. 493 bis - Casi di perseguibilitą a querela.
I delitti previsti dagli artt. 485 (Falsitą in scrittura privata) e 486 (Falsitą in foglio firmato in bianco. Atto privato) e quelli previsti dagli artt. 488 (Altre falsitą in foglio firmato in bianco. Applicabilitą delle disposizioni sulle falsitą materiali), 489 (Uso di atto falso) e 490 (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri) quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio, sei fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.